La legge 15/7/2009 n.94 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” con l’art.1 comma 18 ha modificato la L.1228/1954 aggiungendo al primo comma dell’art.1 la seguente norma: “L’iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica possono dar luogo alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell’immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai seni delle vigenti norme sanitarie.”
Secondo tale nuova disposizione è data facoltà al Comune di esercitare le proprie competenze in materia sanitaria, controllando le condizioni igienico-sanitarie degli immobili in occasione delle richieste di iscrizione e di variazione anagrafica.
La verifica della idoneità dell’alloggio è discrezionale e non condiziona, comunque, l’iscrizione anagrafica che rimane ancorata al presupposto della dimora abituale anche nel caso in cui l’alloggio risulti eventualmente inidoneo