Chi deve provvedere alla demolizione di un veicolo, si deve rivolgersi ad un demolitore autorizzato, consegnando la carta di circolazione, il certificato di proprietà o il foglio complementare.
Sarà cura del demolitore provvedere anche alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.).
In caso di acquisto di un nuovo veicolo, è possibile consegnare il veicolo da rottamare anche alla concessionaria venditrice.
I cittadini che ritengono che un veicolo in sosta su suolo pubblico sia in stato di abbandono ne fanno segnalazione al Comando di Polizia locale il quale, dopo aver verificato l’eventuale pendenza di denuncia di furto, provvede a fare gli opportuni accertamenti verso l’intestatario della targa di immatricolazione.
Per quanto riguarda i veicoli diversi da quelli M1 ed N1 che intendono essere avviati alla demolizione, l’ambito di applicazione è contemplato dal testo unico ambientale d.lgs. 152/06. In particolare, in base all’art. 231, analogamente a quanto avviene per i veicoli M1 ed N1, devono essere consegnati ad un centro di raccolta autorizzato oppure ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici in caso di acquisto di un veicolo nuovo. L’inadempimento a tale disposizione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 105,00 a euro 620,00.