La Legge n. 120 del 30.7.2010, riformando gli art.186 e 187 del Codice della Strada (relativi rispettivamente alla “guida in stato di ebbrezza sotto l’influenza dell’alcool” e la “guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti”) oltre ad una modifica delle sanzioni nei confronti del conducente che venga sorpreso in condizioni di ebbrezza alcoolica o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, ha dato la possibilità di sostituire la pena detentiva e quella pecuniaria indicata nella sentenza di condanna, con lo svolgimento di un numero determinato di ore di un lavoro di pubblica utilità, salvo nei casi in cui lo stesso conducente abbia provocato incidenti stradali.
In data 23/6/2011 è stata stipulata la convenzione fra il Comune di Olgiate Olona e il Tribunale di Busto Arsizio per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi del D.M. 26 marzo 2001 e valida per i Tribunali di tutto il territorio nazionale.
L’attività da svolgere presso il magazzino comunale con sede in Olgiate Olona, via Luigia Greppi n.9, consiste nel dare supporto agli operai del comune nelle mansioni di pulizia dei parchi e delle aree verdi nonché nella manutenzione ordinaria della segnaletica stradale.
Per maggiori informazioni leggere l’allegato “lavori pubblica utilità”
Per prendere visione della Convenzione con il Tribunale di Busto Arsizio, leggere l’allegato “convenzione tribunale LPU”
Aspetti generali della disciplina LPU
La Legge n. 120 del 30.7.2010, riformando gli art.186 e 187 del Codice della Strada (relativi rispettivamente alla “guida in stato di ebbrezza sotto l’influenza dell’alcool” e la “guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti”) oltre ad una modifica delle sanzioni nei confronti del conducente che venga sorpreso in condizioni di ebbrezza alcoolica o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, ha dato la possibilità di sostituire la pena detentiva e quella pecuniaria indicata nella sentenza di condanna, con lo svolgimento di un numero determinato di ore di un lavoro di pubblica utilità, salvo nei casi in cui lo stesso conducente abbia provocato incidenti stradali.
Lo svolgimento del “lavoro socialmente utile”, già introdotto nell’ordinamento con l’art.54 della Legge n.274/2000 istitutiva di Giudici di Pace, consiste nella prestazione, non retribuita, di un’attività a favore della collettività, con preferenza nel campo della sicurezza stradale e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province o i comuni, oppure presso enti o od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché presso centri specializzati nella lotta contro le dipendenze (alcool o sostanze stupefacenti).
La giustificazione di tale apparente minor rigore del legislatore risiede proprio nel tipo di attività che l’imputato deve prestare, che è intimamente connessa al rispetto e all’applicazione delle norme e dei comportamenti corretti da adottare su strada e pertanto è fortemente rieducativa. Se si pensa infatti alle gravi conseguenze invalidanti per la salute e per l’incolumità fisica che possono derivare da un incidente stradale commesso sotto l’effetto di sostante stupefacenti o dell’alcol, ci si rende conto come la misura del lavoro di pubblica utilità potrebbe rappresentare, se applicato sistematicamente, l’elemento riabilitativo di condotte errate e quindi potenzialmente molto più efficace di qualsiasi inasprimento di pena sia detentiva che pecuniaria.
La norma richiede inderogabilmente l’istanza dell’imputato e il consenso del Giudice e prevede che l'attività debba essere svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale (salvo diversa disponibilità del condannato) e comunque non oltre le otto ore giornaliere con modalità che consentano alla persona sottoposta a tale lavoro di continuare la normale vita lavorativa, di studio, familiare e che l'ufficio di pubblica sicurezza del luogo di esecuzione della pena o, in mancanza dell'ufficio di pubblica sicurezza, il Comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente debba effettuare il controllo sull'osservanza degli obblighi connessi.
Importante è sottolineare come dell’istituto in esame, il condannato per guida in stato di ebbrezza alcoolica o di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, possa usufruirne solamente una volta nella vita.
Inoltre tale istituto comporta per il condannato, il vantaggio di ottenere, al seguito dell’espletamento positivo delle attività, una pronuncia che dichiara l’estinzione del reato, il dimezzamento del periodo di sospensione della patente e la revoca della eventuale confisca del veicolo.
La durata della sanzione sostitutiva è commisurata alla durata delle pene sostituite, con un conteggio diverso da quello previsto dall'art. 54, comma 2, del D.lvo n.274/2000; infatti la legge prevede i seguenti autonomi criteri di ragguaglio:
- un giorno di arresto corrisponde ad un giorno di lavoro di pubblica utilità,
- € 250,00 di ammenda corrispondono ad un giorno di lavoro di pubblica utilità.
Ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione anche non continuativa, di due ore di lavoro; quindi una condanna a tre mesi di arresto e 1.000 euro di ammenda, si trasforma in:
(30 x 3) + (1000/250)= 90 + 4= 94 giorni di LPU equivalenti a 94 x 2= 188 ore di LPU
L’attività prestata non può essere inferiore a due ore al giorno, né superiore a sei ore settimanali, salvo che il condannato non chieda una deroga al Giudice che in tal caso può consentire lo svolgimento dell’attività “per non più di otto ore al giorno”.