Il ritrovamento sarà reso noto al pubblico tramite affissione di apposito avviso all'Albo Pretorio del Comune e il Comando di Polizia locale svolgerà gli opportuni accertamenti per rintracciare il proprietario e restituirgli l'oggetto.
- Se non si presenta il proprietario
Il Comune diviene proprietario degli oggetti o del loro prezzo, qualora le circostanze ne abbiano richiesto la vendita, quando:
- nessuno ne abbia richiesto la restituzione entro un anno dall'ultimo giorno della data pubblicazione all'Albo Pretorio;
- siano trascorsi i termini previsti per il ritiro dell’oggetto senza che il ritrovatore lo abbia ritirato.
Chi trova un oggetto abbandonato e se ne appropria, senza rispettare la procedura sopradescritta, può essere punito - secondo l’art.647 del Codice Penale - con la reclusione e con il pagamento di una multa.
Si riporta il testo degli artt. 927-928-929-930 del Codice civile relativi alle cose smarrite:
Articolo 927 C.C. - Cose ritrovate
Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario e se non la conosce, consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.
Articolo 928 C.C. - Pubblicazione del ritrovamento
Il sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.
Articolo 929 C.C. - Acquisto di proprietà della cosa trovata
Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata.
Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il suo prezzo, devono pagare le spese occorse.
Articolo 930 C.C. - Premio dovuto al ritrovatore
Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata.
Se tale somma o prezzo eccede gli euro 5,16 (diecimila lire), il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo.
Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.