1)
La risposta ad un ricorso è sempre dovuta, sia in caso di accoglimento che di rigetto del ricorso stesso, anche se i tempi di definizione variano a seconda delle modalità di presentazione del ricorso.
Dal ricevimento del ricorso il Comando di Polizia locale ha 60 giorni di tempo per istruire il fascicolo e trasmetterlo in Prefettura.
Se il ricorso è inviato direttamente alla Prefettura i tempi si allungano di ulteriori 30 giorni, poiché la Prefettura trasmette il ricorso, corredato dei documenti allegati dal ricorrente, al Comando di Polizia cui appartiene l’organo accertatore della violazione, per la necessaria istruttoria; quest’ultimo avrà 60 giorni di tempo per istruire la pratica e formulare le doverose controdeduzioni.
La Prefettura, esaminati il verbale e gli atti prodotti del Comando accertatore nonché il ricorso e i documenti allegati, entro 120 giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte del Comando accertatore, emette un provvedimento d’ingiunzione di pagamento o d’archiviazione del verbale.
Il provvedimento di rigetto del ricorso ed ingiunzione di pagamento deve essere notificato entro 150 giorni dall’emissione.
Decorso tale termine senza che sia stato adottata ordinanza il ricorso si intende accolto.
Il cittadino comunque deve attendere la comunicazione/notifica dell’esito dell’opposizione che sarà effettuata dall’organo accertatore.
Attenzione: se si era richiesta audizione personale i termini sopra indicati, subiscono un’interruzione che va dal momento della notifica convocazione a quello dell’avvenuta audizione.
Se il Prefetto non accoglie il mio ricorso quanto dovrò pagare?
In caso di mancato accoglimento del ricorso il Prefetto ingiunge il pagamento della sanzione in misura doppia rispetto a quella indicata a verbale (c.d. minimo edittale).
Il pagamento della somma ingiunta e delle relative spese deve essere effettuata,
entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento del Prefetto, all'ufficio indicato nella stessa ingiunzione.
In caso in cui venga rigettato il ricorso, vengono applicate anche eventuali sanzioni accessorie (es. sospensione della patente e/o decurtazione punti).
In caso di mancato pagamento dell’ordinanza-ingiunzione prefettizia, il provvedimento costituisce titolo esecutivo per l'ammontare della somma ingiunta e delle relative spese e verrà iscritto a ruolo attivando la procedura esecutiva prevista dalla legge.
E se non sono d’accordo con quanto stabilito dal Prefetto?
Contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento, l'interessato può proporre opposizione entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento (60 giorni se l'interessato risiede all'estero) al Giudice di Pace del luogo ove è stata commessa la violazione, consegnandola direttamente alla Cancelleria del Giudice di Pace oppure inviandola tramite raccomandata R/R secondo le modalità indicate nell’art.205 C.d.S. che rimanda alle procedure regolate dall'articolo 6 del Decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150.
2)
Cosa fa il Giudice di Pace?
Pervenuto il ricorso, la cancelleria del Giudice di pace notifica al ricorrente (se residente nel Comune di Busto Arsizio) la data fissata per l'udienza, notifica inoltre al Sindaco e, se lo ritiene il caso, al Prefetto o altro soggetto interessato, la data di fissazione dell'udienza e copia del ricorso, disponendo la comparizione e la produzione degli atti.
Il Giudice di Pace fissa una udienza al quale il ricorrente o suo legale deve essere presente e al termine della quale il Giudice emette sentenza decisiva.
Se il ricorrente o il suo avvocato non si presentano alla prima udienza del Giudice senza addurre alcun legittimo impedimento, il Giudice convalida con ordinanza appellabile, il verbale impugnato: ciò significa che il verbale, per un importo pari alla metà del massimo edittale, resta a carico del trasgressore e il ricorso si considera come mai presentato. Il Giudice può decidere diversamente se l’illegittimità del verbale impugnato risulti dalla documentazione presentata dal ricorrente, o se l’autorità convenuta non ha depositato gli atti.
Come si conclude il procedimento?
All'udienza il Giudice di pace, sentite le parti, si pronuncia come segue
· accoglie il ricorso quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità del ricorrente, oppure può accoglierlo solo in parte, modificando, ad esempio l'entità della sanzione che però non può essere inferiore al limite minimo edittale stabilito dalla legge; può disporre del pagamento delle spese di giudizio.
· respinge il ricorso quando accerta la responsabilità del ricorrente. In tal caso sono a carico di quest'ultimo, oltre alla sanzione che il Giudice determina in misura non inferiore al minimo stabilito dalla legge, anche le spese del procedimento nonché gli onorari di avvocato della controparte.
In caso in cui venga emessa una sentenza con la quale viene rigettato il ricorso, vengono applicate anche eventuali sanzioni accessorie (es. sospensione della patente e/o decurtazione punti).
Il pagamento della somma in sentenza, deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell’amministrazione cui appartiene l’organo accertatore con le modalità di pagamento da questa determinate.
ATTENZIONE: secondo quanto stabilito al'art. 23 L. 689/1981, così come modificato dagli artt. 26 e 27 del d.lgs 2 febbraio 2006, n.40, contro le sentenze del Giudice di pace è possibile proporre direttamente appello al Tribunale. Tale disposizione si applica alle sentenze pubblicate a decorrere dal 2 marzo 2006 (data dell'entrata in vigore del citato decreto) mentre per i provvedimenti pubblicati prima del 2 marzo 2006 si applicherà la disciplina previgente che prevede solo la possibilità di presentare ricorso in cassazione.
La possibilità di proporre appello direttamente al Tribunale contro le sentenze del Giudice di Pace, viene riconfermata dal D.Lgs. n.150/2011.
ATTENZIONE La legge 23 dicembre 2009, n. 191 pubblicata sulla G.U. n. 302 del 30 dicembre 2009 entrata in vigore il 01/01/2010 (meglio nota come finanziaria 2010), all’art.1 comma 212 è stata prevista l’abolizione dell’esenzione dei ricorsi al giudice di pace ex art.23 della legge 689/81.