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Richiesta Certificazioni da presentare alle Pubbliche Amministrazioni
Servizio
attivo
A seguito della entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011), dal 1° gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni (art. 40, D.P.R. 445/2000).
Pertanto, gli uffici comunali dello stato civile e di anagrafe possono rilasciare i certificati soltanto ad uso privato.
Come fare
Questo comporta che per i certificati dell’anagrafe (residenza, stato di famiglia, contestuali, esistenza in vita, eccetera) è previsto in ogni caso il pagamento dell’imposta di bollo
Si ricorda comunque che il cittadino può sempre rilasciare le autocertificazioni anche quando abbia a che fare con ‘istituzioni private’: banche, assicurazioni, agenzie d’affari, poste italiane, notai (art. 2, D.P.R. 445).
L’autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, D.P.R. 445) ma non prevede costi (nessuna imposta di bollo né diritto di segreteria) e non è necessaria la autenticazione della firma.
Cosa serve
Pagamento dell’imposta
Cosa si ottiene
Rilascio Certificazioni
Tempi e scadenze
Nessuna scadenza
Costi
Imposta di bollo (art. 4 della tariffa alleg. A al D.P.R. 642/1972) e diritti di segreteria, ossia € 16 + € 0,52 per ciascun documento
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Condizioni di servizio
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