Richiesta - Denuncia di ospitalità di cittadino extracomunitario

Servizio attivo

Comunicazione di ospitalità di cittadino extracomunitario.

A chi è rivolto

Cittadinanza

Descrizione

L’art. 7 del Decreto Legislativo n. 286 del 1998 (Testo Unico Immigrazione), stabilisce che “chiunque” (proprietario, cedente, ospitante italiano o extraeuropeo), a qualsiasi titolo, dà alloggio, ospita, cede la proprietà o il godimento di un immobile rustico o urbano posto nel territorio dello Stato a un cittadino straniero o apolide, anche se parente o affine, deve, entro 48 ore, comunicarlo per iscritto all’autorità locale di pubblica sicurezza.

Come fare

La comunicazione deve contenere: 

• le generalità del denunciante e quelle dello straniero o apolide;

• gli estremi del passaporto o del documento di identificazione dello straniero;

• l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospita o presta servizio 

• il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.

La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospita o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.

 Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro. 

Cosa serve

  • Copia di un documento del dichiarante
  • Copia di un documento del cessionario (copia del permesso di soggiorno in corso di validità o copia del passaporto - pagina dei dati anagrafici e del visto d’ingresso – unitamente a fotocopia ricevuta assicurate delle poste)
  • Copia della documentazione comprovante la proprietà o il titolo di godimento dell’immobile (atto di proprietà, contratto di locazione, ecc.)
  • Dichiarazione di assenso del proprietario ad occupazione appartamento da parte di terzi

Cosa si ottiene

Comunicazione di ospitalita' di cittadino extracomunitario

Tempi e scadenze

Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, [o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze] (1) ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Vincoli

Sanzioni: In caso di mancata presentazione della denuncia, o di denuncia effettuata oltre le 48 ore, oppure incompleta il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 160,00 a € 1.100,00 (p.m.r. euro 320 entro 60 gg) (L'importo della sanzione è stato rideterminato dall'art. 8, c. 1 della L. 30 luglio 2002 n. 189).

Ulteriori informazioni

Normativa di riferimento:

Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286

Articolo 7 Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro.

  • Parole soppresse dall'articolo 1, comma 1184, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007).
  • (2) Comma inserito dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Corpo di Polizia Locale

Vicolo delle Immagini, 1, 21057 Olgiate Olona VA, Italia

Telefono Polizia Locale: 0331608732
Telefono Segreteria Comando: 0331608748
Email: polizialocale@comuneolgiateolona.it
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Pagina aggiornata il 31/03/2025