NOTIZIE UTILI
- Libretto: il titolare è tenuto ad esserne in possesso. Sul libretto deve essere riportato il numero di matricola, ed annotate le manutenzioni effettuate, le verifiche periodiche e tutto quanto concorre alla vita dell'impianto
- Targa: in ogni cabina devono essere esposte le avvertenze per l'uso ed una targa recante: numero di fabbricazione, numero di matricola rilasciato dal Comune, portata complessiva in chilogrammi e, nel caso in cui si tratti di ascensore, numero massima di persone, indicazioni relative alla ditta manutentrice, indicazioni relative all'installatore.
- Gli organismi preposti alle verifiche sono quelli che hanno tutti i requisiti richiesti dalla normativa e che sono autorizzati; possono essere sia pubblici (Usl, Ministero del Lavoro) o privati.
Gli impianti devono essere sottoposti a verifica ogni due anni. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia al proprietario e alla ditta incaricata della manutenzione il relativo verbale e, ove negativo, ne comunica l’esito al competente ufficio comunale.
Se l'esito della verifica periodica esprime parere sfavorevole, il Comune è tenuto a porre l'impianto in “stato di fermo” tramite Ordinanza amministrativa.
Lo Stato di fermo potrà essere revocato dal Comune stesso solo dopo ulteriore verifica straordinaria, a cura dell'organismo preposto, con cui si certificano (tramite verbale scritto) i lavori eseguiti all'impianto e l'eventuale parere favorevole al ripristino dell'attività dell'impianto stesso.
E’ fatto divieto di porre o mantenere in esercizio impianti per i quali non siano state effettuate, ovvero aggiornate a seguito di eventuali modifiche, le comunicazioni (Art. 12, comma 5 del DPR 30.04.1999, n. 162)
Informazioni ascensori
Il 1° settembre 2009 è entrato in vigore il Decreto del ministero dello Sviluppo economico “Miglioramento della sicurezza degli impianti ascensoristici anteriori alla direttiva 95/16/CE”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.189 del 17 agosto 2009.
L’obiettivo, rientrante nel più vasto piano di rilancio dell’edilizia, è quello di adeguare allo stesso livello di sicurezza tutti gli ascensori in esercizio sul territorio italiano, molti dei quali obsoleti.
Il decreto prevede, infatti, interventi sugli ascensori installati e posti in esercizio prima del 1999, da attuarsi in modo selettivo in funzione della situazione di rischio riscontrata su ogni impianto.
Valutazione dei rischi presenti sugli ascensori
Per valutare la situazione di rischio, sulla base delle norme di buona tecnica più recenti, come UNI EN 81 – 80, il proprietario o il suo legale rappresentante deve richiedere e concordare una verifica straordinaria dell’impianto.
La verifica straordinaria va fatta:
• entro il 1 settembre 2011 per gli ascensori installati prima del 15 novembre 1964
• entro il 1 settembre 2012 per gli ascensori installati prima del 24 ottobre 1979
• entro il 1 settembre 2013 per gli ascensori installati prima del 9 aprile 1991
• entro il 1 settembre 2014 per gli ascensori installati prima del 24 giugno 1999
L’onere per l’esecuzione dell’analisi e la valutazione dei rischi è carico del proprietario dell’ascensore.