Ufficio Notifiche e gestione Albo Pretorio

L'ufficio si occupa di notificare atti ed eseguire provvedimenti su richiesta delle parti private e dell'autorità giudiziaria, sia in campo civile che penale.

Competenze

  • L'ufficio si occupa in prevalenza di notificazione degli atti della propria Amministrazione e di tutte quelle che ne facciano apposita richiesta.
  • L'ufficio si occupa di notificazioni di atti amministrativi e tributari provenienti dagli Enti pubblici e diretti a destinatari (persone, ditte ed enti) che abbiano residenza e sede sul territorio del Comune.
  • Esegue le notifiche richieste da tutti i settori del Comune.
  • Provvede alla notifica degli atti, a richiesta da Enti della Pubblica Amministrazione, con rimborso diritti di notifica.

I messi comunali non notificano atti del procedimento penale e cartelle esattoriali

Notifica atti

La notifica è un atto formale di partecipazione (con il quale la pubblica amministrazione porta legalmente a conoscenza dell'interessato dell'esistenza di un determinato atto o fatto), effettuato da soggetto abilitato (ufficiale giudiziario o messo comunale), il quale, nel consegnare l'atto che si intende portare a conoscenza, stende una relata di notifica, che costituisce documentazione dell'avvenuta consegna dell'atto, e dà luogo a presunzione legale di conoscenza da parte del destinatario. 
Tutta la materia e la procedura relativa è trattata dagli articoli da 137 a 151 del codice di procedura civile e, per quanto riguarda alcune particolari forme di notificazione, dall'articolo 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (notificazioni in materia tributaria), dalla legge 20 novembre 1982, n. 890 (per la notificazioni di atti a mezzo posta) e dalla legge 21 marzo 1983, n. 149 (per la notificazione all'estero limitatamente ai paesi che hanno sottoscritto la convenzione di Strasburgo). 
Le norme del codice di procedura civile, per quanto facciano riferimento solo alla figura dell'ufficiale giudiziario, sono applicabili anche alle notifiche da effettuare dal messo comunale e ciò in base al principio di completezza dell'ordinamento giuridico ed a costante dottrina e giurisprudenza. 
A fini strettamente ed esclusivamente pratici possono essere stabilite le seguenti equivalenze in ordine alle dizioni usate dal codice di procedura civile (riferite all'autorità giudiziaria) ricondotte all'attività del messo comunale: 

- per "ufficiale giudiziario" deve intendersi il messo comunale; 
- per "albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede" deve intendersi l'Albo Pretorio del comune dal quale il messo dipende ovvero si procede; 
- per "pubblico ministero" deve intendersi l'ufficio del pubblico ministero costituito presso il tribunale. L'articolo 2 del D.lgs. 19.2.1998, n. 51 ha infatti soppresso sia l'ufficio di pretura che l'ufficio del pubblico ministero presso la pretura circondariale. 

La notifica si concretizza nella consegna al destinatario da parte del messo comunale di un esemplare o una copia conforme dell'atto da notificare. 
Da un punto di vista pratico si possono presentare i seguenti casi: 

  • l'atto da notificare è costituito da due o più (se i destinatari sono due o più) esemplari originali o copie dichiarate conformi. La notifica si effettua consegnando uno qualsiasi degli esemplari a ciascun destinatario.
  • l'atto da notificare è costituito da un originale ed una o più copie conformi dello stesso in relazione al numero dei destinatari. La notifica si effettua consegnando la copia conforme e trattenendo l'atto originale.
  • l'atto da notificare è costituito dal solo originale e da una o più copie non dichiarate conformi dello stesso, ovvero da sole copie non dichiarate conformi. In tal caso, salvo che la copia conforme all'originale possa essere formata dallo stesso messo comunale, non è possibile procedere alla notifica. 
    Il messo effettua la notifica consegnando al destinatario un esemplare (se dispone di esemplari originali) od una copia conforme dell'atto (nel caso in cui abbia un solo originale). Sia sull'atto che consegna che sull'originale che trattiene inserisce in calce la relazione o relata di notifica.

La relazione di notifica (articolo 148 c.p.c.) può variare in base alla procedura di notifica posta in essere e, a seconda dei casi, deve indicare: 
- la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità; 
l'ora della consegna, nel caso sia richiesto dalla parte interessata, ai sensi dell'articolo 47 delle norme di attuazione del codice di procedura civile; 
- il luogo della consegna oppure le ricerche anche anagrafiche effettuate; 
- i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario. 

La relazione è datata e sottoscritta dal messo. 

Prima delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia dei dati personali", l'articolo 139 c.p.c. prevedeva, in caso di consegna al portiere o al vicino di casa, che l'originale dell'atto fosse sottoscritto per ricevuta da colui che accettava di riceverlo. 
Tale disposizione è stata abrogata. La modifica introdotta con il predetto D. Lgs. 196/2003 dispone infatti che: "Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 143, l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto." 
La relazione di notifica costituisce atto pubblico, che fa fede fino a querela di falso, in ordine all'attività svolta dal messo. 
L'originale dell'atto notificato con la relata di notifica è poi restituito all'amministrazione richiedente. 
La notifica non può essere effettuata in mani di persona con età inferiore ai 14 anni o palesemente incapace (v. al riguardo articolo 139 del c.p.c.).

Albo Pretorio

All'Albo Pretorio sono esposti i provvedimenti conclusivi di procedimenti amministrativi, nei casi in cui ciò sia previsto da disposizioni normative - gli atti amministrativi di carattere generale. Il cittadino può prendere visione di: - deliberazioni del Consiglio Comunale - deliberazioni della Giunta Comunale - bandi di concorso - avvisi di gare d'appalto e asta - varianti al Piano Regolatore Generale - concessioni edilizie - elenco abusi edilizi - ordinanze, variazioni e avvisi provenienti dagli uffici comunali - pubblicazioni di atti insoluti o non notificati - elenco degli oggetti smarriti, ecc.. E' previsto, per legge, che altri enti espongano all'Albo Pretorio comunale alcuni atti amministrativi da loro prodotti (come bollettino ufficiale lotterie nazionali, avvisi di vendita all'asta, ecc ...). All'Albo Pretorio sono esposti anche atti inviati da altri enti che, discrezionalmente, ritengono opportuno divulgarne l'informazione.

Per visionare in forma completa gli atti pubblicati all'Albo Pretorio durante il periodo della loro affissione, non è richiesto alcun requisito particolare. Scaduto tale periodo si attuano nella loro completezza le procedure previste per il diritto di accesso alle informazioni e documenti amministrativi. Durante il medesimo periodo di affissione può essere informalmente richiesta all'ufficio protocollo la produzione di copia fotostatica dei bandi di concorso e degli avvisi di gara.( è previsto il rimborso delle spese di riproduzione).

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Albo Pretorio

Tipologia di organizzazione

Ufficio

Orari di apertura

  • Lunedì 10:00 - 12:45
  • Martedì 10:00 - 12:45
  • Mercoledì 10:00 - 12:45
  • Giovedì 10:00 - 12:45 / 15:30 - 17:30
  • Venerdì 10:00 - 12:45

Area di riferimento

Area Polizia Locale, SUAP, Viabilità

Municipio di Olgiate Olona, Via Luigia Greppi, 4, Olgiate Olona, Varese, Lombardia, 21057, Italia

Telefono Polizia Locale: 0331608732
Email Polizia Locale: polizialocale@comuneolgiateolona.it
Telefono Ufficio Notifiche e gestione Albo Pretorio: 0331608748
Email Ufficio Notifiche e gestione Albo Pretorio: ufficiomessi@comuneolgiateolona.it
Telefono Ufficio Commercio: 0331608747
Email Ufficio Commercio: suap@comuneolgiateolona.it
Email Ufficio Tutela Animali: tutela-animali@comuneolgiateolona.it

Responsabile

Alfonso Castellone

Responsabile d'Area, Comandante di Polizia Locale

Persona

Michela Carbotta

Operatore Esperto

Sede principale

Il Municipio di Olgiate Olona

Municipio di Olgiate Olona, Via Luigia Greppi, 4, Olgiate Olona, Varese, Lombardia, 21057, Italia

Telefono: 03316087
Email: protocollo@comuneolgiateolona.it
PEC: comune.olgiateolona@pec.regione.lombardia.it

Contatti

  • Telefono: 0331608748
  • Email: 0331608732
  • Email: comandantepolizialocale@comuneolgiateolona.it

Pagina aggiornata il 14/10/2024