Il titolare di un esercizio commerciale (esercizi di vicinato, medie e grandi strutture), che intende effettuare la vendita al dettaglio dei farmaci da banco o di automedicazione, e/o di farmaci non soggetti a prescrizione medica, deve presentare, alla Regione Lombardia – Direzione Generale Sanità, all’ASL di appartenenza territoriale (per Olgiate Olona e l’ASL della Provincia di Varese – via Ottorino Rossi n.9 - e al Comune in cui ha sede l’esercizio commerciale (per Olgiate Olona l’ufficio commercio attività produttive), un’apposita comunicazione.
Il Ministero della salute, però, nella circolare n.3/2006, ha precisato che è opportuno inviare comunicazione preventiva anche all’Agenzia Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) , che ha il compito di gestire una banca dati centrale per monitorare le confezioni dei medicinali all’interno del sistema distributivo al fine di evitare le frodi. Per questo motivo l’AIFA assegna al punto vendita un identificativo univoco, che deve essere richiesto al momento di invio della comunicazione nonché all’Ordine dei farmacisti, precisando il nominativo del farmacista che viene preposto alla vendita.
Il fac-simile di tale comunicazione, avente per oggetto: “Comunicazione apertura parafarmacia” è reperibile sul sito web del Comune nella sezione “modulistica”.
Decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del competente servizio dell’ASL, al titolare è consentito iniziare la vendita dei prodotti farmaceutici di cui sopra.
Sarà cura del competente servizio dell’ASL effettuare visite ispettive, senza alcun preavviso, per verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento di cui in premessa.
Qualora in sede ispettiva vengano riscontrate inadempienze, il competente Servizio dell’ASL indicherà un termine entro cui il titolare dovrà mettersi in regola, pena l’impossibilità di proseguire la vendita di farmaci da banco o di automedicazione e dei farmaci non soggetti a prescrizione medica.
In questa tipologia di esercizi:
- è necessaria la presenza di almeno un farmacista abilitato all’esercizio della professione ed iscritto al relativo albo;
- è consentito l’uso della dicitura "PARAFARMACIA" nell’insegna degli esercizi commerciali e/o nella denominazione ma non nella descrizione dell'attività in quanto si tratta di un dato identificativo e non descrittivo. In ogni caso, non dovranno essere utilizzate denominazioni e simboli (croce verde) che possano indurre il cliente a ritenere che si tratti di una farmacia;
- è esclusa la vendita delle preparazioni medicinali non industriali quali le preparazioni farmaceutiche e di formule officinali, riservate alle farmacie;