Le rivendite speciali possono essere istituite soltanto dove vengano riconosciute esigenze di servizio alle quali non si possa provvedere a mezzo di rivendite ordinarie o patentini, ovvero in contesti fruibili da un specifica tipologia di utenti o ubicati all’interno di strutture che non abbiano accesso diretto e autonomo dalla pubblica via.
Condizioni di apertura
Per istituire una rivendita di tabacchi, devono sussistere le seguenti condizioni minime relativamente al locale proposto:
La misurazione della distanza intercorrente tra il locale proposto e quello in cui funziona la più vicina rivendita deve essere effettuata seguendo il percorso pedonale più breve.
DISTANZA DALLA PIÙ VICINA RIVENDITA:
nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, non inferiore a m. 200;
nei Comuni con popolazione da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti, non inferiore a m. 250;
nei Comuni con popolazione da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti, non inferiore a m. 300;
nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, non inferiore a m. 200. In ogni caso deve essere osservato anche il rapporto proporzionale fra la popolazione residente ed il numero delle rivendite (una per ogni 1.500 abitanti o frazione non inferiore a 800 abitanti);
nelle località sparse e distanti almeno m. 1.500 dal centro abitato e m. 600 dalla più vicina rivendita, è facoltà dell'Ufficio Regionale procedere all'istituzione della nuova tabaccheria, prescindendo dalla produttività minima.
PRODUTTIVITÀ: Per produttività si intende la potenzialità economica della nuova rivendita, calcolata dall'Ufficio Regionale sulla base degli aggi realizzati, nell'anno precedente la richiesta, dalle tre rivendite più vicine. L'importo di tale produttività varia in relazione al numero di abitanti del Comune.