Le rivendite speciali sono punti vendita di generi di monopolio istituiti presso particolari strutture, quali stazioni ferroviarie, aeroporti, porti, aree di servizio automobilistiche, caserme, istituti penali e altre strutture analoghe.
Possono essere istituite quando sussistono specifiche esigenze di servizio alle quali non è possibile provvedere adeguatamente attraverso le rivendite ordinarie o i patentini, anche in relazione alla particolare tipologia di utenti o alle caratteristiche della struttura.
Condizioni di apertura
L’istituzione di una rivendita speciale è subordinata alla verifica delle condizioni previste dalla normativa vigente e alla valutazione dell’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli competente per territorio.
Per la verifica della distanza, la misurazione tra il locale proposto e la più vicina rivendita deve essere effettuata seguendo il percorso pedonale più breve.
La distanza minima dalla più vicina rivendita è determinata in relazione alla popolazione del Comune:
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nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti: almeno 200 metri;
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nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti: almeno 250 metri;
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nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti: almeno 300 metri;
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nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti: almeno 200 metri.
Deve inoltre essere rispettato il rapporto tra popolazione residente e numero delle rivendite previsto dalla normativa vigente.
Per le località sparse, distanti almeno 1.500 metri dal centro abitato e almeno 600 metri dalla più vicina rivendita, l’Ufficio competente può procedere all’istituzione della nuova rivendita, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.