Richiesta di Domanda per apertura rivendite ordinarie - monopolio Tabaccherie

Servizio attivo

La distribuzione dei generi di monopolio sul territorio nazionale è curata dai depositari autorizzati che, attraverso i propri Depositi Fiscali, movimentano i prodotti rifornendosi dai produttori e rifornendo a loro volta le rivendite di tabacchi.

A chi è rivolto

Rivenditori

Descrizione

La vendita al pubblico dei generi di monopolio sul territorio nazionale può essere effettuata attraverso:

• le rivendite ordinarie: le normali tabaccherie, accessibile al pubblico, che espongono il numero della concessione sull'apposita insegna a "T"

• le rivendite speciali: ubicate presso particolari strutture quali porti, aeroporti, stazioni ferroviare, aree di servizio automobilistiche, caserme, istituti penali, etc.

• i patentini: istituiti nei Bar di rilevante frequentazione, i cui titolari si riforniscono presso la rivendita ordinaria più vicina

• i distributori automatici: installati a cura del rivenditore nelle immediate vicinanze del locale sede della rivendita.

Competente al rilascio dell’autorizzazione alla vendita dei generi di monopolio è all'Ufficio regionale di AAMS (Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato) sul cui sito web www.aams.gov.it possono trovarsi tutte le informazioni utili.

RIVENDITE ORDINARIE

In questa tipologia rientra la normale tabaccheria, accessibile al pubblico, che espone il numero della concessione sull'apposita insegna a "T".

Condizioni d'apertura
Per istituire una rivendita di tabacchi, devono sussistere le seguenti condizioni minime relativamente al locale proposto:

La misurazione della distanza intercorrente tra il locale proposto e quello in cui funziona la più vicina rivendita deve essere effettuata seguendo
il percorso pedonale più breve.

DISTANZA DALLA PIÙ VICINA RIVENDITA:

nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, non inferiore a m. 200;

nei Comuni con popolazione da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti, non inferiore a m. 250;

nei Comuni con popolazione da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti, non inferiore a m. 300;

nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, non inferiore a m. 200. In ogni caso deve essere osservato anche il rapporto proporzionale fra la popolazione residente ed il numero delle rivendite (una per ogni 1.500 abitanti o frazione non inferiore a 800 abitanti);

nelle località sparse e distanti almeno m. 1.500 dal centro abitato e m. 600 dalla più vicina rivendita, è facoltà dell'Ufficio Regionale procedere all'istituzione della nuova tabaccheria, prescindendo dalla produttività minima.

PRODUTTIVITÀ: Per produttività si intende la potenzialità economica della nuova rivendita, calcolata dall'Ufficio Regionale sulla base degli aggi realizzati, nell'anno precedente la richiesta, dalle tre rivendite più vicine. L'importo di tale produttività varia in relazione al numero di abitanti del Comune.

Come fare

Per ottenere una rivendita dei generi di monopolio occorre presentare domanda per apertura rivendite ordinarie -  redatta in carta semplice all'Ufficio regionale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio entro il primo trimestre di ogni anno. La richiesta deve contenere le generalità del richiedente (nome, cognome e recapito personale), l'individuazione del locale da destinare
a rivendita, specificandone l'esatta ubicazione.

Sulla base di tale domanda, l'ufficio regionale, qualora lo ritenga opportuno, procede al rilascio della licenza, provvedendo all'assegnazione
della nuova tabaccheria nei seguenti modi:

nei Comuni con più di 30.000 abitanti o nei capoluoghi di provincia, mediante un'asta pubblica;

nei Comuni con popolazione non superiore ai 30.000 abitanti, tramite un concorso riservato a particolari categorie di persone e nell'ordine:

profughi già intestatari di analoga licenza nei territori di provenienza;
 invalidi di guerra, vedove di guerra e categorie equiparate; 
 decorati al valor militare, altri profughi riconosciuti tali, mutilati ed invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 40%, vedove di caduti sul lavoro.
A parità di titoli, viene preferito chi ha il maggior numero di familiari a carico, ed, in caso di ulteriore parità, chi ha proposto il locale riconosciuto più idoneo.

I relativi avvisi sono resi pubblici mediante affissione presso l'albo dell'ufficio regionale e quello del Comune dove viene aperta la tabaccheria.

Qualora le suddette gare diano esito negativo, l'Amministrazione procede all'assegnazione della rivendita, al miglior offerente, sulla base
della somma stabilita da un'apposita Commissione. Il relativo avviso verrà reso pubblico con le suddette modalità.

Cosa serve

Nella domanda deve essere anche indicata, ove possibile, l'ubicazione delle tre tabaccherie più vicine, precisandone il numero identificativo (rilevabile nell'apposita insegna a "T") e il Comune di ubicazione delle stesse.

Cosa si ottiene

Permesso per rivendita di tabacchi

Tempi e scadenze

Nessuna scadenza

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

SUAP - Ufficio Commercio, artigianato e attività produttive

Municipio di Olgiate Olona, Via Luigia Greppi, 4, Olgiate Olona, Varese, Lombardia, 21057, Italia

Telefono: 0331608747
Email: suap@comuneolgiateolona.it

Pagina aggiornata il 14/10/2024