La vendita al pubblico dei generi di monopolio sul territorio nazionale può essere effettuata attraverso:
• le rivendite ordinarie: le normali tabaccherie, accessibile al pubblico, che espongono il numero della concessione sull'apposita insegna a "T"
• le rivendite speciali: ubicate presso particolari strutture quali porti, aeroporti, stazioni ferroviare, aree di servizio automobilistiche, caserme, istituti penali, etc.
• i patentini: istituiti nei Bar di rilevante frequentazione, i cui titolari si riforniscono presso la rivendita ordinaria più vicina
• i distributori automatici: installati a cura del rivenditore nelle immediate vicinanze del locale sede della rivendita.
Competente al rilascio dell’autorizzazione alla vendita dei generi di monopolio è all'Ufficio regionale di AAMS (Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato) sul cui sito web www.aams.gov.it possono trovarsi tutte le informazioni utili.
RIVENDITE ORDINARIE
In questa tipologia rientra la normale tabaccheria, accessibile al pubblico, che espone il numero della concessione sull'apposita insegna a "T".
Condizioni d'apertura
Per istituire una rivendita di tabacchi, devono sussistere le seguenti condizioni minime relativamente al locale proposto:
La misurazione della distanza intercorrente tra il locale proposto e quello in cui funziona la più vicina rivendita deve essere effettuata seguendo
il percorso pedonale più breve.
DISTANZA DALLA PIÙ VICINA RIVENDITA:
nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, non inferiore a m. 200;
nei Comuni con popolazione da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti, non inferiore a m. 250;
nei Comuni con popolazione da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti, non inferiore a m. 300;
nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, non inferiore a m. 200. In ogni caso deve essere osservato anche il rapporto proporzionale fra la popolazione residente ed il numero delle rivendite (una per ogni 1.500 abitanti o frazione non inferiore a 800 abitanti);
nelle località sparse e distanti almeno m. 1.500 dal centro abitato e m. 600 dalla più vicina rivendita, è facoltà dell'Ufficio Regionale procedere all'istituzione della nuova tabaccheria, prescindendo dalla produttività minima.
PRODUTTIVITÀ: Per produttività si intende la potenzialità economica della nuova rivendita, calcolata dall'Ufficio Regionale sulla base degli aggi realizzati, nell'anno precedente la richiesta, dalle tre rivendite più vicine. L'importo di tale produttività varia in relazione al numero di abitanti del Comune.