L'ACCESSO AI VEICOLI PRIVATI ALL’INTERNO DEL CIMITERO DI OLGIATE OLONA
Con una modifica dell’art.103 del Regolamento comunale di Polizia mortuaria adottata con delibera n. 28 del 29/4/2010 è stata disposta la nuova disciplina di ingresso nelle strade del cimitero con gli autoveicoli.
Il Comando della Polizia locale è stato incaricato dell’istallazione dell’adeguata segnaletica, della vigilanza del rispetto del divieto d’accesso in collaborazione con il custode e del rilascio delle autorizzazioni.
Nel cimitero di Olgiate Olona è vietato l’accesso e la circolazione dei veicoli.
Sono esclusi dal divieto:
a) i veicoli di proprietà comunale;
b) i veicoli delle imprese autorizzate che eseguono lavori all’interno del cimitero;
c) i veicoli delle imprese delle pompe funebri limitatamente al tempo necessario alle operazioni di posa del feretro
d) nei giorni ed orari di scarsa affluenza di pubblico, ai veicoli privati, previamente autorizzati, posti al servizio di persone aventi difficoltà di deambulazione ed in possesso dell’apposito contrassegno di cui all’art. 188 del D.Lgs n. 285/1992 (Codice della Strada).
Sono considerati orari di scarsa affluenza, durante il periodo estivo:
- mattina dalle ore 8.00 alle ore 9.30; pomeriggio dalle ore 17.30 fino ad orario di chiusura;
durante il periodo invernale:
- mattina dalle ore 8.00 alle ore 9.30; pomeriggio dalle ore 13.00 alle ore 15.00.
Le persone portatrici di handicap che conducono motocarrozzette, possono accedere direttamente all’interno cimitero senza limiti se non quelli di apertura e chiusura al pubblico.
Tutti i veicoli a motore ammessi ad entrare devono marciare a velocità ridottissima.
Alle persone che, pur non in possesso del contrassegno di cui all’art. 188 del D.Lgs n.285/1992, per motivi d’età o di salute presentino difficoltà di deambulazione per lunghi tratti, viene messa a disposizione una carrozzina per disabili. Le persone interessate, identificate dal Custode, al termine dell’utilizzo della carrozzella sono tenute a riconsegnarla nelle mani dello stesso.
Tutti coloro che vorranno usufruire della carrozzina, dovranno rivolgersi al custode presso l’ingresso del cimitero.
L’inosservanza delle disposizioni sull’accesso al cimitero comportano a carico del trasgressore una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 fino ad un massimo di € 300,00.
È vietata
La circolazione durante lo svolgimento delle cerimonie funebri, delle celebrazioni delle Sante Messe, di manifestazioni commemorative autorizzate dal Sindaco e durante il periodo della Commemorazione dei defunti, in caso di neve o avverse condizioni atmosferiche.
Gli autoveicoli devono avere dimensioni tali da non arrecare danno alle sepolture, ai monumenti, ai cordoni, ai viali, alle piantagioni, ecc…
Per esigenze di tutela della incolumità pubblica, ulteriori limitazioni all’accesso dei veicoli potranno essere decise dal Custode in caso di neve o altre avverse condizioni meteorologiche, per motivi contingenti od eccezionali tali da rendere sconsigliabile la percorrenza dei sedimi interni.
Modalità di rilascio autorizzazione
Il richiedente, in possesso dello speciale contrassegno di cui all’art.188 del C.d.S., per poter accedere al cimitero con un veicolo provato, deve presentare una domanda sottoscritta in carta semplice indicando le generalità complete, il motivo della richiesta, l’automezzo per cui si chiede l'ingresso e la sepoltura che si intende visitare, utilizzando il modello DOMANDA ACCESSO CIMITERO in distribuzione presso il Comando di Polizia locale, presso il Cimitero, ovvero scaricabile da questo sito web.
Nella domanda il richiedente dovrà dichiarare, inoltre, che l’autoveicolo che verrà usato è in regola con le norme sulla circolazione stradale e che saranno a carico del richiedente e/o del suo accompagnatore ogni responsabilità penale e civile e relative spese in ordine a danni a persone o cose derivanti dalla circolazione del veicolo all’interno del Cimitero.
La domanda deve essere presentata all’ufficio del Comando di Polizia locale sito in Vicolo delle Immagini n.1.
Il permesso, da rilasciare entro 30 giorni dalla richiesta, ha validità permanente per gli ultrasettantenni e i portatori di handicap già in possesso dello speciale contrassegno di cui all’art.188 del C.d.S., e biennale per le persone con difficoltà motorie.