Manifestazioni sorte locali (tombole, lotterie, pesche e banchi di beneficenza)

SUAP

Descrizione

Il Titolo II del D.P.R. 26.10.2001, n. 430 avente ad oggetto: "Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali ai sensi dell'art. 19, comma 4. della legge 27 dicembre 1997, n. 449” disciplina le manifestazioni di sorte locali quali lotterie, tombole, riffe, pesche e banchi di beneficenza e ogni altra manifestazione avente analoghe caratteristiche.

L’art.13, comma 1, del predetto D.P.R. n. 430/2001, impone il divieto di ogni sorta di lotteria, tombola, riffa e pesca o banco di beneficenza, nonché ogni altra manifestazione avente analoghe caratteristiche, diverse da quelle previste dalla normativa delle lotterie nazionali e ad esclusione delle seguenti:

a. le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, promossi da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi;

b. le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, organizzate dai partiti o movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, purché svolte nell'àmbito di manifestazioni locali organizzate dagli stessi. In caso di svolgimento al di fuori delle dette manifestazioni locali si applicano le disposizioni previste per i soggetti di cui alla lettera a);

c. le tombole effettuate in ambito familiare e privato, organizzate per fini prettamente ludici.

Secondo il D.P.R. n.430/2001 la lotteria è la manifestazione di sorte effettuata con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti ad uno o più premi secondo l'ordine di estrazione. La lotteria è consentita se la vendita dei biglietti è limitata al territorio della provincia, l'importo complessivo dei biglietti che possono emettersi, comunque sia frazionato il prezzo degli stessi, non supera la somma di euro 51.645,69, e i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressive; i premi delle lotterie consistono solo in servizi e in beni mobili, esclusi il denaro, i titoli pubblici e privati, i valori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe.

Per tombola s'intende la manifestazione di sorte effettuata con l'utilizzo di cartelle portanti una data quantità di numeri, dal numero 1 al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all'estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite. La tombola è consentita se la vendita delle cartelle è limitata al comune in cui la tombola si estrae e ai comuni limitrofi e le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressiva. Non è limitato il numero delle cartelle che si possono emettere per ogni tombola, ma i premi posti in palio non devono superare, complessivamente, la somma di euro 12.911,42; per la tombola occorre inoltre, versare una cauzione in misura pari al valore complessivo dei premi promessi, determinato in base al loro prezzo di acquisto o in mancanza al valore normale degli stessi. La cauzione è prestata a favore del comune nel cui territorio la tombola si estrae ed ha scadenza non inferiore a tre mesi dalla data di estrazione. La cauzione è prestata mediante deposito in denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, presso la Tesoreria provinciale o mediante fidejussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica della firma del fidejussore.

Per pesche o banchi di beneficenza s'intendono le manifestazioni di sorte effettuate con vendita di biglietti, le quali, per la loro organizzazione, non si prestano per la emissione dei biglietti a matrice, una parte dei quali è abbinata ai premi in palio. Le pesche o i banchi di beneficenza sono consentiti se la vendita dei biglietti è limitata al territorio del comune ove si effettua la manifestazione e il ricavato di essa non eccede la somma di euro 51.645,69; i premi delle lotterie consistono solo in servizi e in beni mobili, esclusi il denaro, i titoli pubblici e privati, i valori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe.

È vietata la vendita dei biglietti e delle cartelle a mezzo di ruote della fortuna o con altri sistemi analoghi. 

Adempimenti per lo svolgimento delle manifestazioni di sorte locale: l’art.14 del D.P.R. n.430/2001 ha introdotto l’obbligo, per i rappresentanti legali degli enti organizzatori delle manifestazioni di sorte locale, di darne comunicazione, almeno trenta giorni prima, al Prefetto competente e al Sindaco del comune in cui è effettuata l'estrazione.

Successivamente con l’art.39, comma 13 quinquies, della Legge n.326/2003 è stato introdotto l’obbligo del rilascio del nulla osta preventivo all’effettuazione di manifestazione di sorte locali da parte dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

Pertanto i soggetti che intendono svolgere le manifestazioni di sorte locale, devono inviare, prima di darvi corso, e comunque prima dell’invio della comunicazione da fare al Sindaco ed al Prefetto (prevista dal regolamento di cui al D.P.R. 430/2001 art. 14), una autonoma comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato; infatti il soggetto interessato dovrà:

  • inviare comunicazione in carta libera all'Ispettorato Compartimentale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sito a Milano in Via San Marco n. 32, almeno trenta prima dello svolgimento della manifestazione, come previsto dall'art. 39, comma 13 quinques della Legge n.326/2003 (è possibile reperire il modello di comunicazione sul sito web del Comune oppure su quello dell’Amministrazione dei monopoli di Stato: www.aams.it).
  • inviare comunicazione di svolgimento della manifestazione, almeno trenta giorni prima ma comunque successivamente alla richiesta di nulla osta all’AAMS, al Comune di Olgiate Olona e alla Prefettura di Varese, così come previsto dall'art. 14 del D.P.R. n.430/2001 utilizzando il modello COMUNICAZIONE SVOLGIMENTO LOTTERIA OLGIATE-PREFETTURA oppure COMUNICAZIONE SVOLGIMENTO PESCA O BANCO BENEFICENZA OLGIATE-PREFETTURA oppure COMUNICAZIONE SVOLGIMENTO TOMBOLA OLGIATE-PREFETTURA in distribuzione presso l’ufficio ovvero scaricabili da questo sito web.

L'estrazione della lotteria e della tombola è pubblica; le modalità della stessa sono portate a conoscenza del pubblico presso tutti i comuni interessati alla manifestazione; l'estrazione è effettuata alla presenza di un incaricato del Sindaco.

Di dette operazioni è redatto processo verbale del quale una copia è inviata al Prefetto ed un'altra consegnata all'incaricato del Sindaco.

Per le pesche o banchi di beneficenza un responsabile dell'ente promotore controlla il numero dei biglietti venduti e procede, alla presenza di un incaricato del Sindaco, alla chiusura delle operazioni redigendo il relativo processo verbale del quale una copia è inviata al Prefetto e un'altra consegnata all'incaricato del Sindaco.

I premi delle lotterie, tombole, pesche o dei banchi di beneficenza, sono soggetti alla ritenuta alla fonte del titolo d’imposta pari al 10% del valore dei premi, con facoltà di riserva, ai sensi dell’art.30 del D.P.R. 29.09.1973, n. 600.


Modulistica

Comunicazione svolgimento pesca o banco beneficenza Olgiate-Prefettura

Comunicazione svolgimento lotteria Olgiate-Prefettura

Comunicazione svolgimento tombola Olgiate-Prefettura

Comunicazione manifestazione sorte locale- Monopoli

Normativa

estratto dal D.P.R. 26/10/2001 n. 430 artt. 13 e 14

Legge 24 novembre 2003, n. 326

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Pagina aggiornata il 14/10/2024