La distribuzione dei generi di monopolio sul territorio nazionale è curata dai depositari autorizzati che, attraverso i propri Depositi Fiscali, movimentano i prodotti rifornendosi dai produttori e rifornendo a loro volta le rivendite di tabacchi.
La vendita al pubblico dei generi di monopolio sul territorio nazionale può essere effettuata attraverso:
• le rivendite ordinarie: le normali tabaccherie, accessibile al pubblico, che espongono il numero della concessione sull'apposita insegna a "T"
• le rivendite speciali: ubicate presso particolari strutture quali porti, aeroporti, stazioni ferroviare, aree di servizio automobilistiche, caserme, istituti penali, etc.
• i patentini: istituiti nei Bar di rilevante frequentazione, i cui titolari si riforniscono presso la rivendita ordinaria più vicina
• i distributori automatici: installati a cura del rivenditore nelle immediate vicinanze del locale sede della rivendita.
Competente al rilascio dell’autorizzazione alla vendita dei generi di monopolio è all'Ufficio regionale di AAMS (Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato) sul cui sito web www.aams.gov.it possono trovarsi tutte le informazioni utili.
RIVENDITE ORDINARIE
In questa tipologia rientra la normale tabaccheria, accessibile al pubblico, che espone il numero della concessione sull'apposita insegna a "T".
Condizioni d'apertura
Per istituire una rivendita di tabacchi, devono sussistere le seguenti condizioni minime relativamente al locale proposto:
La misurazione della distanza intercorrente tra il locale proposto e quello in cui funziona la più vicina rivendita deve essere effettuata seguendo
il percorso pedonale più breve.
1. DISTANZA DALLA PIÙ VICINA RIVENDITA:
a. nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, non inferiore a m. 200;
b. nei Comuni con popolazione da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti, non inferiore a m. 250;
c. nei Comuni con popolazione da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti, non inferiore a m. 300;
d. nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, non inferiore a m. 200. In ogni caso deve essere osservato anche il rapporto proporzionale fra la popolazione residente ed il numero delle rivendite (una per ogni 1.500 abitanti o frazione non inferiore a 800 abitanti);
e. nelle località sparse e distanti almeno m. 1.500 dal centro abitato e m. 600 dalla più vicina rivendita, è facoltà dell'Ufficio Regionale procedere all'istituzione della nuova tabaccheria, prescindendo dalla produttività minima.
2. PRODUTTIVITÀ: Per produttività si intende la potenzialità economica della nuova rivendita, calcolata dall'Ufficio Regionale sulla base degli aggi realizzati, nell'anno precedente la richiesta, dalle tre rivendite più vicine. L'importo di tale produttività varia in relazione al numero di abitanti del Comune.
Modalità d'apertura
Per ottenere una rivendita dei generi di monopolio occorre presentare domanda per apertura rivendite ordinarie - pdf (7.73 KB) redatta in carta semplice all'Ufficio regionale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio entro il primo trimestre di ogni anno. La richiesta deve contenere le generalità del richiedente (nome, cognome e recapito personale), l'individuazione del locale da destinare
a rivendita, specificandone l'esatta ubicazione.
Nella domanda deve essere anche indicata, ove possibile, l'ubicazione delle tre tabaccherie più vicine, precisandone il numero identificativo (rilevabile nell'apposita insegna a "T") e il Comune di ubicazione delle stesse.
Sulla base di tale domanda, l'ufficio regionale, qualora lo ritenga opportuno, procede al rilascio della licenza, provvedendo all'assegnazione
della nuova tabaccheria nei seguenti modi:
1. nei Comuni con più di 30.000 abitanti o nei capoluoghi di provincia, mediante un'asta pubblica;
2. nei Comuni con popolazione non superiore ai 30.000 abitanti, tramite un concorso riservato a particolari categorie di persone e nell'ordine:
profughi già intestatari di analoga licenza nei territori di provenienza;
invalidi di guerra, vedove di guerra e categorie equiparate;
decorati al valor militare, altri profughi riconosciuti tali, mutilati ed invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 40%, vedove di caduti sul lavoro.
A parità di titoli, viene preferito chi ha il maggior numero di familiari a carico, ed, in caso di ulteriore parità, chi ha proposto il locale riconosciuto più idoneo.
I relativi avvisi sono resi pubblici mediante affissione presso l'albo dell'ufficio regionale e quello del Comune dove viene aperta la tabaccheria.
Qualora le suddette gare diano esito negativo, l'Amministrazione procede all'assegnazione della rivendita, al miglior offerente, sulla base
della somma stabilita da un'apposita Commissione. Il relativo avviso verrà reso pubblico con le suddette modalità.
RIVENDITE SPECIALI
In questa tipologia rientrano le rivendite ubicate presso particolari strutture quali porti, aeroporti, stazioni ferroviarie, aree di servizio automobilistiche, caserme, istituti penali, etc.
Le rivendite speciali possono essere istituite soltanto dove vengano riconosciute esigenze di servizio alle quali non si possa provvedere a mezzo di rivendite ordinarie o patentini, ovvero in contesti fruibili da un specifica tipologia di utenti o ubicati all’interno di strutture che non abbiano accesso diretto e autonomo dalla pubblica via.
Condizioni di apertura
Per istituire una rivendita di tabacchi, devono sussistere le seguenti condizioni minime relativamente al locale proposto:
La misurazione della distanza intercorrente tra il locale proposto e quello in cui funziona la più vicina rivendita deve essere effettuata seguendo il percorso pedonale più breve.
1. DISTANZA DALLA PIÙ VICINA RIVENDITA:
a. nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, non inferiore a m. 200;
b. nei Comuni con popolazione da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti, non inferiore a m. 250;
c. nei Comuni con popolazione da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti, non inferiore a m. 300;
d. nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, non inferiore a m. 200. In ogni caso deve essere osservato anche il rapporto proporzionale fra la popolazione residente ed il numero delle rivendite (una per ogni 1.500 abitanti o frazione non inferiore a 800 abitanti);
e. nelle località sparse e distanti almeno m. 1.500 dal centro abitato e m. 600 dalla più vicina rivendita, è facoltà dell'Ufficio Regionale procedere all'istituzione della nuova tabaccheria, prescindendo dalla produttività minima.
2. PRODUTTIVITÀ: Per produttività si intende la potenzialità economica della nuova rivendita, calcolata dall'Ufficio Regionale sulla base degli aggi realizzati, nell'anno precedente la richiesta, dalle tre rivendite più vicine. L'importo di tale produttività varia in relazione al numero di abitanti del Comune.
Modalità di apertura
La richiesta per l’istituzione di una rivendita speciale può essere effettuata in qualsiasi periodo dell’anno, indirizzata all’ufficio regionale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, specificando se trattasi di rivendita speciale o speciale stagionale.
La domanda per apertura rivendite speciali - pdf (8.14 KB) va presentata su carta da bollo di Euro 16
La richiesta deve contenere le generalità del richiedente (nome, cognome e recapito personale), l'individuazione del locale da destinare
a rivendita, specificandone l'esatta ubicazione.
Nella domanda deve essere anche indicata, ove possibile, l'ubicazione delle tre tabaccherie più vicine, precisandone il numero identificativo (rilevabile nell'apposita insegna a "T") e il Comune di ubicazione delle stesse. L’assegnazione avviene esclusivamente a trattativa privata
e la concessione può essere intestata anche a persona giuridica
PATENTINI
Vengono istituiti nei Bar di rilevante frequentazione, dotati di sala da intrattenimento per il pubblico, i cui titolari si riforniscono presso
la rivendita ordinaria più vicina
Condizioni d'apertura
Per ottenere un’autorizzazione alla vendita generi di monopolio tramite Patentino, deve sussistere la seguente condizione minima relativamente al locale proposto:
DISTANZA DALLA PIÙ VICINA RIVENDITA: non inferiore a 100 m.
Modalità di apertura
Per ottenere l’autorizzazione a vendere generi di monopolio occorre presentare all'ufficio regionale dell’Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato competente per territorio, entro il primo trimestre di ogni anno, la domanda per la richiesta dei patentini - pdf (21.43 KB)
su carta da bollo di Euro 16
La richiesta deve contenere le generalità del richiedente (nome, cognome e recapito personale), l'individuazione del locale da destinare
a rivendita, specificandone l'esatta ubicazione.
Nella domanda deve essere anche indicata l'ubicazione della tabaccheria più vicina, precisandone il numero identificativo (rilevabile nell'apposita insegna a "T"). Deve essere inoltre allegata la pianta planimetrica indicante le distanze intercorrenti dalle rivendite e i patentini circostanti.
Le istanze sono poste in istruttoria a partire dal mese di aprile ed il procedimento ha termine entro 320 giorni.
DISTRIBUTORI AUTOMATICI
Vengono installati a cura del rivenditore nelle immediate vicinanze del locale sede della rivendita.
Modalità di apertura
Per ottenere l’autorizzazione all’installazione di un distributore automatico per la vendita generi di monopolio, il titolare della rivendita
deve presentare apposita domanda in marca da bollo di Euro 16 all'ufficio regionale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio.
La richiesta deve contenere le generalità del richiedente (nome, cognome e recapito personale) che deve risultare titolare della rivendita.
Se il distributore automatico sarà ubicato all’interno di pubblici servizi siti nella zona di interesse commerciale della rivendita ovvero a distanza superiore a metri 10 dalla rivendita stessa, nella domanda devono essere indicate le distanze tra il luogo di installazione e le rivendite più vicine
Modulistica
Domanda per apertura rivendite ordinarie - monopolio
Domanda per apertura rivendite speciali - monopolio
Domanda per richiesta patentini- monopolio